Nell’Ordinanza n. 558 del 15 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda gli immobili gestiti dall’Iacp.
La Suprema Corte rileva che gli alloggi posseduti dallo Iacp possono essere distinti a seconda che siano regolarmente assegnati o non assegnati, spettando a ciascuna delle 2 categorie un diverso regime contributivo (in particolare, mentre gli alloggi – regolarmente – assegnati godono della riduzione di Imposta prevista dai commi 2 e 2-bis dell’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992, quelli non assegnati soggiacciono all’applicazione dell’aliquota ordinaria e non possono godere di trattamenti agevolativi, a meno che non siano stati dichiarati, con accertamento formale dell’Ufficio tecnico comunale, inagibili o inabitabili, nel qual caso la detta aliquota si riduce del 50%; il tutto tenendo conto che solo a partire dal 1° gennaio 2008, per effetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, del Dl. n. 93/2008, gli immobili degli Enti citati potevano godere della totale esenzione dall’Ici), l’Istituto avrebbe dovuto specificare quali immobili potessero beneficiare della detrazione fiscale.
I Giudici rilevano che:
a) esiste una presunzione secondo cui gli alloggi dello Iacp sono gestiti in conformità alla legge e, quindi, siano regolarmente assegnati;
b) grava sull’Ente impositore l’onere di fornire la prova contraria;
c) in assenza di tale prova, trova applicazione la norma agevolativa (vale a dire, la detrazione fiscale).
In quest’ottica, non può sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull’Ente impositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.
D’altra parte, sulla base della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi realizzati dall’Iacp, è al Sindaco del Comune (divenuto competente in materia, ai sensi dell’art. 95 del Dpr. n. 616/1977 e dell’art. 54 della Legge n. 457/1978) che spetta emettere il provvedimento di assegnazione dell’alloggio, verificando previamente la regolarità dell’intera procedura.
Ciò non toglie ovviamente che, benché l’art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all’assegnazione degli alloggi residenziali pubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibile degli Iacp, che ne hanno conservato la gestione. Infine, i Giudici di legittimità pongono in evidenza come non appaia in proposito appropriato il richiamo della difesa del Comune alla riduzione dell’Imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili, riduzione che è subordinata alla prova fornita, caso per caso, dell’effettiva impossibilità da utilizzo degli immobili mediante perizia tecnica dell’Ufficio tecnico comunale.




