“Terzo Settore”: pubblicato in G.U. il Decreto attuativo del “contributo energia” stanziato dal “Decreto Aiuti-ter”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2023, attuativo del riconoscimento del “contributo energia” in favore degli Enti del Terzo Settore, delle Onlus, delle Rsa e delle realtà, organizzazioni e strutture, che erogano prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie per persone con disabilità e anziane.

È un Provvedimento importante – ha spiegato il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli – che abbiamo fortemente voluto per sostenere le Rsa e gli Enti del Terzo Settore che si trovano da diverso tempo in difficoltà e che, nonostante tutto, non hanno mai smesso di svolgere il loro straordinario lavoro. Il ‘Terzo Settore’ è fondamentale nella gestione di Enti, Strutture, Progetti e Servizi che si rivolgono in particolare ai cittadini e alle famiglie. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia tra Istituzioni e ‘Terzo Settore’ per garantire coesione territoriale, assistenza, e una maggior capacità innovativa e di intercettazione dei bisogni. Solo in questo modo e senza lasciare indietro nessuno possiamo superare anche le sfide più complesse”.

I contributi saranno erogati, in proporzione agli incrementi sostenuti, grazie ai Euro 270 milioni stanziati complessivamente dall’art. 8, commi 1 e 2, del “Decreto Aiuti-ter”.

A breve la procedura sarà operativa con l’attivazione della Piattaforma informatica “Contributo energia”, che consentirà la compilazione delle Istanze e che arriverà entro l’estate dopo la stipula della Convenzione tra il Ministro per le Disabilità, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e Invitalia.

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni contenute nel Decreto. 

Come evidenziato in precedenza, il Decreto individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del Dl. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 175/2022, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.

Il contributo può essere richiesto: 

  1. in relazione alla quota di “Fondo” pari a 120 milioni da Enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità:
  2. Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;
  3. Organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  4. Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
  5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe; 
  6. Enti religiosi civilmente riconosciuti.
  7. in relazione alla quota di “Fondo” pari a 50 milioni da Enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane:
  8. Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore; 
  9. Organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
  10. Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
  11. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe; 
  12. Enti religiosi civilmente riconosciuti; 
  13. Associazioni; 
  14. Fondazioni; 
  15. Aziende di Servizi alla persona.
  16. In relazione al “Fondo” pari a 100 milioni da: 
  17. Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore; 
  18. Organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
  19. Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  20. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe; 
  21. Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Gli Enti potranno presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della sopracitata Piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.

Il contributo è calcolato applicando all’incremento del costo registrato nei periodi utili una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto seguente:

Percentuale di incremento del costoPercentuale di liquidazione
Pari al 100% o maggiore del 100%80% dell’incremento
Compresa tra il 99,99 % e l’80%70% dell’incremento
Compresa tra il 79,99 % e il 60%60% dell’incremento
Compresa tra il 59,99 % e il 40%50% dell’incremento
Compresa tra il 39,99 % e il 20%40% dell’incremento

Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell’Iva diviso il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa moltiplicato il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo. 

Il contributo per le quote di “Fondo” pari rispettivamente a 120 e 50 milioni di Euro è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di Euro 50.000 per ogni soggetto richiedente. Mentre il contributo per la quota di “Fondo” di Euro 100 milioni è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di Euro 30.000 per ogni soggetto richiedente. 

Infine, non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.