Nella Delibera n. 11 del 7 febbraio 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco chiede un parere, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, circa il permanere o meno dell’obbligo di sostenere gli oneri a carico del Comune per il funzionamento del Centro per l’impiego in virtù dell’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 469/1997. La Sezione rileva la perdurante vigenza dell’art. 3 della Legge n. 56/1987, anche a seguito dell’avvenuta abrogazione del Dlgs. n. 469/1997. Peraltro, il coinvolgimento dei Comuni nella partecipazione alle spese e agli oneri per il funzionamento dei Centri per l’impiego dovrà essere regolato in base al Principio di leale collaborazione e cioè su base consensuale, come peraltro è possibile desumere dalla formulazione della Convenzione tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Bologna di cui alla Dgr. n. 807/2018 che, all’art. 9 della Convenzione medesima, in ordine al coinvolgimento delle Province e della Città metropolitana di Bologna nel concorso alle spese e agli oneri per il funzionamento dei Centri per l’impiego, detta, in ossequio al criterio della partecipazione, una specifica disciplina circa il “Rimborso spese e oneri”, in base alla quale è previsto, per l’accollo (anche a carico degli immobili messi a disposizione dei Comuni) di dette spese ed oneri, alternativamente, “un rimborso forfetario” ovvero un rimborso degli oneri gestionali risultanti dalla presentazione della “documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti”.




