Nell’Ordinanza n. 7686 del 6 aprile 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di impugnazioni nel Processo tributario, la modifica dell’art. 327 del Cpc., introdotta dall’art. 46 della Legge n. 69/2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di 6 mesi dalla pubblicazione della Sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della Legge n. 69/2009, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009.




