Iscrizione ad uno specifico albo: non può essere oggetto di avvalimento

Nella Sentenza n. 1667 del 9 marzo 2020 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016 (già art. 39 del Dlgs. n. 163/2006). I Giudici rilevano che il requisito richiesto dalle Stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. Peraltro, l’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico costituisce un requisito soggettivo (afferente all’idoneità professionale del candidato), collegato al dato esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, che non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro.