L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 335 del 1° giugno 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, da parte di una “Stp” (Società tra professionisti), di stipulare una Polizza assicurativa necessaria ai propri soci per ottenere l’abilitazione al rilascio del “visto di conformità”, purché vengano rispettate determinate condizioni.
L’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, prevede che, “ai soli fini della presentazione delle Dichiarazioni in via telematica mediante il Servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria Tributi, in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o Diploma di Ragioneria; […]
e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
Il Dm. 18 febbraio 1999, all’art. 1, comma 1, dispone, a sua volta, che “[…] si considerano altri incaricati della trasmissione delle Dichiarazioni stesse, a condizione che l’abilitazione al Servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del Dpr n. 322/1998: a) le Associazioni e le Società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 comma 3, lett. a) e b), del citato Dpr. n. 322/1998; b) le Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del citato Dpr. n. 322/1998”.
L’elenco degli ‘‘altri incaricati’’ è stato successivamente implementato inserendo:
– le “Società tra professionisti” (Stp) di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 53616 del 9 marzo 2018);
– le “Associazioni tra Avvocati” e le “Società tra Avvocati”, di cui agli artt. 4 e 4-bis della Legge n. 247/2012 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2020, Prot. n. 118737/2020);
– i soggetti ‘‘che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale”(Dm. 19 aprile 2001).
I Professionisti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, inoltre, con richiesta inoltrata alla Direzione regionale competente in base al rispettivo domicilio fiscale, possono essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate al rilascio del “visto di conformità”, di cui all’art. 35 del Dlgs. n. 241/1997.
A tal fine il Professionista, come stabilito dall’art. 21 del Decreto Mef n. 164/1999, deve indicare nell’istanza: “a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di Codice fiscale e la Partita Iva; b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale; c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del Consiglio di amministrazione e, ove previsto, del Collegio sindacale, delle Società di servizi delle quali il Professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. … Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della Polizza assicurativa di cui all’art. 22;
b) dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1”.
Per quanto attiene alla Polizza assicurativa, l’art. 22 del Decreto in questione, al comma 1, prevede che, “i Professionisti ed i Certificatori stipulano una Polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei ‘visti di conformità’, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a Euro 3 milioni, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/1997”.
Il citato art. 22 dunque, nel descrivere le caratteristiche della Polizza assicurativa, non dispone alcun espresso divieto a che la stessa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del Professionista assicurato. Coerentemente, con la Circolare n 28/E del 2014 è stato chiarito che il Professionista che presta attività in uno Studio associato può “[…] anche utilizzare come garanzia di cui al citato art. 22 del Decreto n. 164/1999, la Polizza assicurativa stipulata dallo Studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli Professionisti e rispetti le condizioni […]”.
Pertanto, l’Agenzia non ha ravvisato specifici impedimenti a che una Stp (come quella istante) stipuli – ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1890 e 1891 Cc. – in qualità di contraente, le Polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell’E0lenco dei soggetti abilitati al rilascio del “visto di conformità”, purché sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un “[…] massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei ‘visti di conformità’, delle Asseverazioni e delle Certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a Euro 3 milioni, […]”, nonché siano rispettati in capo a tutti i soci assicurati i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 21 e nella Polizza sia indicato il socio/soci della Stp a favore del/dei quale/i la stessa è contratta (vedi Risoluzione n. 23/E del 2016 e Risposta ad Interpello n. 245/2021).
All’atto della stipula della Polizza occorrerà dunque tenere in debito conto dell’attività effettivamente svolta da ogni singolo socio assicurato e del numero complessivo dei clienti fruitori del “visto di conformità”, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti medesimi. Non rileva invece la circostanza che il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della Stp per l’invio della Dichiarazione dal medesimo vistata.





