Nella Delibera n. 28 del 19 marzo 2020 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il bilancio 2020-2022, di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorrimento di una graduatoria vigente. L’Ente precisa altresì che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del fabbisogno triennale e ha, inoltre, esperito le preliminari procedure di mobilità. Dunque, la questione all’esame riguarda la possibilità di procedere alla assunzione di unità di personale in regime di esercizio provvisorio.
La Sezione premette che in un bilancio di tipo finanziario, quale quello degli Enti Locali, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni ed ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi. Ne discende che, laddove non risulti approvato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il bilancio di previsione per l’anno in corso, il Legislatore, onde evitare la paralisi dell’Ente, ha comunque consentito una “gestione provvisoria” dell’esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell’Ente e riassunti nella disciplina dettata dall’art. 163 del Dlgs. n. 267/2000 e dall’art. 43 Dlgs. n. 118/2011 e relativi Principi contabili. Quanto, più nello specifico, alla disciplina applicabile in tale peculiare frangente, si è differenziata la “gestione provvisoria” rispetto a ”esercizio provvisorio”. In particolare, nel caso di “esercizio provvisorio”, cui si riferisce la richiesta di parere all’esame, gli Enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (art. 163, comma 3, del Tuel). In tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Dunque, ne deriva la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163, comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa riconducibile:
- alla eccezione di cui alla lett. a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di una assunzione imposta ex lege, ma programmata dall’Ente medesimo;
- alla eccezione di cui alla lett. b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale;
- né, infine, alla eccezione di cui alla lett. c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato.
Pertanto, come anche indicato successivamente dalla stessa Corte dei conti, in via interpretativa eventuali assunzioni di personale, in costanza di esercizio provvisorio, potranno essere sostenute solo se contenute nel limite dei dodicesimi. Al di là di tale limite, come detto sopra, possono essere sostenute le sole spese tassativamente elencate dall’art. 163, comma 5, Tuel, tra le quali non rientrano le spese in questione.




