Nella Sentenza n. 221 del 1°aprile 2020 del Tar Torino, i Giudici si esprimono sulla questione in cui il Segretario comunale, Presidente di Commissione, abbia partecipato alla predisposizione degli atti di gara. In particolare, i Giudici osservano che l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) attribuisce ai Dirigenti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai Regolamenti dell’Ente […] la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e
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