Nella Sentenza n. 3330 del 26 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che qualora l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio sia stato annullato in sede giudiziale per difetto di motivazione, l’Amministrazione conserva il potere di intervenire nuovamente sulla base di una adatta motivazione che desse conto dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento del permesso di costruire.
L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente rappresentato alla stregua di un atto ad efficacia puramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. Ne consegue, data la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, che la mancata indicazione dell’area nel Provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione. Peraltro, i Giudici sottolineano che, trattandosi di Provvedimenti in materia di pianificazione urbanistica del territorio, il relativo onere motivazionale risulta anche caratterizzato dalla “rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, al punto che nelle ipotesi di maggiore rilievo potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possono integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio dello ius poenitendi” .




