Nella Sentenza n. 3210 del 21 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che dall’analisi dell’art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 si ricava che nell’ambito della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell’esigenza di rimettere all’Amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l’interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, le Stazioni appaltanti sono nondimeno vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo, non solo all’elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte. La preferenza per il criterio di scelta
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