Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici ha diffuso la Circolare 23 giugno 2023, n. 82, con oggetto “Toponomastica. Attribuzione delle denominazioni a Strade o Piazze pubbliche”.
La Circolare fa seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da diverse Prefetture – UTC, in merito alle competenze prefettizie relative alla intitolazione di nuove Strade e Piazze pubbliche fornendo al riguardo le seguenti indicazioni. L’autorizzazione del Prefetto ed il parere degli Organi consultivi storici sono atti funzionalmente distinti, mentre al Comune spetta in via esclusiva il potere determinativo della toponomastica. Pertanto, il nulla osta del Prefetto, che rappresenta uno dei tipici atti di autorizzazione amministrativa, così come il parere della Deputazione di storia patria sono atti necessari a completare la fattispecie, ma non esprimono una valutazione sulla opportunità o congruità di una determinata denominazione. Dunque, il Comune è tenuto ad acquisirli, restando comunque l’esclusivo titolare e responsabile della funzione amministrativa di toponomastica.
Il Viminale precisa che, come chiarito da precedenti Circolari, nel silenzio della legge, il Parere espresso dall’Organismo consultivo è da intendersi obbligatorio, ma non vincolante. L’eventuale diniego dell’autorizzazione prefettizia, quindi, non può fondarsi soltanto sul contrario avviso manifestato dagli Organismi consultivi storici, ma deve basarsi necessariamente su motivi di Ordine e Sicurezza pubblica o problematiche anagrafiche (ad esempio, strade con identica denominazione o simili che non permettano la distinzione prescritta dalla legge). Motivi o problematiche da valutarsi con una equilibrata ponderazione che tenga conto dell’attribuzione della funzione di cui trattasi alla sempre prevalente autonoma determinazione dell’Ente territoriale.
In sintesi, gli eventuali dinieghi di autorizzazione dovranno riferirsi a ragioni di tutela dell’Ordine pubblico o ad esigenze di regolarità anagrafiche che si assumano di gravità prevalente rispetto alle funzioni delle Autonomie territoriali, sulla base di motivazioni che dovranno essere congruamente indicate nei relativi Atti.
Su tali questioni, anche al fine di assicurare una uniformità nelle valutazioni, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, laddove trattasi di personalità di rilievo nazionale, potranno chiedere chiarimenti o approfondimenti alla Direzione centrale per i Servizi demografici.




