Nella Sentenza n. 171 del 16 marzo 2020 della Consiglio Giustizia amministrativa per la Sicilia, la questione controversa riguarda la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a contratto ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). I Giudici hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva, “avendo l’art. 63 del Dlgs. n. 165/2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del Giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni”, dovendosi considerare tali atti “come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. Nel caso in parola, può escludersi che “le selezioni pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000”,possano avere il carattere concorsuale di assunzione di cui all’art. 63, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, poiché, solo in tal caso, verrebbe a radicarsi la giurisdizione amministrativa. I Giudici hanno chiarito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 del Dlgs. n. 165/2001, lungi dal presentare le caratteristiche selettive del concorso, risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Infatti, nel caso di specie l’avviso pubblico era rivolto a raccogliere le istanze di coloro che fossero in “possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai pubblici Uffici, comuni a tutte le selezioni”, e di quelli per “l’accesso alla dirigenza…”. È, quindi, sulla base delle candidature pervenute, previa verifica dei requisiti da parte degli Uffici, in assenza di qualunque valutazione comparativa o graduatoria, che è stato formato l’elenco degli idonei dal quale “il Sindaco […], ha individuato i candidati prescelti per ogni singola posizione dirigenziale”. Alla luce delle predette ragioni, le censure sul difetto di giurisdizione risultano fondate, e per l’effetto deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.




