È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze la Risoluzione 15 giugno 2020 n. 6/Df, rubricata “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2020, n. 27. Quesito”.
La Risoluzione in commento fornisce chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti al Mef riguardo alla possibilità di procedere alla formazione ed alla notificazione degli atti di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, delle ingiunzioni fiscali e, in generale, per gli atti affidati all’Agente nazionale della riscossione, anche durante il periodo di sospensione, ovverosia fino al 31 agosto, per effetto dell’art. 68 del Dl. n. 18/2020.
In via preliminare, il Ministero ricorda che l’art. 67, del menzionato Dl. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori, ivi compresi quelli degli Enti Locali. Tale norma non sospende però l’attività degli Enti, ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività.
L’art. 68 è intervenuto in merito alla sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione. La sospensione si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ex Rd. n. 639/1910, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi della Legge n. 160/2019. Nel medesimo periodo, l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle.
Secondo il Ministero, il divieto di notifica deve essere esteso anche alle ingiunzioni di pagamento ma non agli avvisi di accertamento esecutivi. Sul punto, il Mef afferma che l’avviso di accertamento acquisisce natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali, e non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Il Ministero ritiene quindi fattibile la notifica di tali atti anche durante il periodo di sospensione. Non è però possibile attivare le procedure di recupero coattivo del credito attraverso misure cautelari ed esecutive.
In ogni caso, per i contribuenti opera la sospensione dei versamenti fino al 31 agosto.




