Applicazione art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018: il riferimento è il 31 dicembre e non l’eventuale data a cui il preventivo è stato prorogato

Nella Delibera n. 120, del 9 giugno 2020 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere relativo a quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione (il 31 dicembre dell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 o il termine differito, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel, con apposita legge e/o Decreti ministeriali) sia da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 1091, della Legge n. 145/2018, con riferimento alla possibilità di istituire l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali.

La Sezione rileva che il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione per l’applicazione dell’art. 1, comma 1091, è il 31 dicembre e non anche l’eventuale termine prorogato.

Giova ricordare che la possibilità concessa dal Legislatore di differire il termine con Decreto ministeriale, o con legge, come nel caso del Dl. n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, onde evitare la paralisi dell’Ente, non risulta priva di effetti per l’Ente stesso. In particolare, la Sezione osserva che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. E ancora, in caso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Tuel, “…non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222”. Ugualmente il Dlgs. n. 118/2011, al punto 8 dell’Allegato 4/2, sostanzialmente conferma la disciplina limitativa dell’art. 163, comma 3 e seguenti, del Tuel; di conseguenza, il Comune si troverà ad operare in un regime restrittivo, in cui l’attività gestionale è limitata ad una serie di attività tassativamente indicate e nel quale, anche la previsione e l’erogazione di risorse incentivanti, quale l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali non possono ritenersi sottratte ai suddetti limiti.

Dunque, la Sezione considera, quale condizione di applicabilità dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, il termine del 31 dicembre ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, considerata peraltro la perentoria lettera della norma che esplicitamente richiama “i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al Dlgs. n. 267/2000”, considerando che in caso di autorizzazione al differimento dei termini ordinari l’Ente prosegue la propria attività in regime finanziario di esercizio provvisorio.

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