Nell’Ordinanza n. 11226 dell’11 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in materia di classamento di immobili, nel caso in cui l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della Procedura disciplinata dall’art. 2 del Dl. n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993 e dal Dm. n. 701/1994 (c.d. procedura “Docfa”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.







