Responsabilità: assoluzione di un Dirigente Comunale per non aver rispettato i termini per la rendicontazione di una rata di lavori finanziati dal Mef

Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 30 del 3 febbraio 2023

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Assoluzione di un Dirigente comunale per non aver rispettato i termini per la rendicontazione di una rata di lavori finanziati dal Mef.: conferma Sentenza della Sezione territoriale per la Campania n. 936/2021.

Fatto:

.Nel marzo 2005 una Fondazione, composta da questo Comune e l’Università, ottiene un contributo dal Ministero per la realizzazione di un Progetto economico/scientifico. Al Comune è affidato la realizzazione del Progetto e quindi tutti gli adempimenti previsti nei 4 anni; è previsto che per ogni anno il Ministero accreditasse un importo di circa Euro 247.000, che il Comune doveva impegnare e rendicontare. Per i primi 2 anni tale procedura è stata rispettata, mentre per la terza no: il Comune non aveva rendicontato ed il Mef, quindi, aveva revocato la quota annua del contributo alla Fondazione, la quale aveva citato in giudizio il Comune, che negli anni successivi è condannato al pagamento di Euro 273.000 circa, oggetto di transazione, compresi Euro 26.000 circa, per spese legali ed interessi.

La Procura contabile cita per danni il Dirigente del Comune (che non aveva inviato la prescritta documentazione).

I Giudici di primo grado (Sentenza n. 936/2021) assolvono il Dirigente per 2 specifici motivi: per la quota capitale, trattandosi di rapporti finanziari da 2 Pubbliche Amministrazioni (Fondazione-Comune) e Ministero (il danno è compensato); per la quota relativa alle spese processuali (per la condanna del Comune) per Euro 26.000, la responsabilità non poteva essere del Dirigente, ma di altri Uffici comunali (Giunta, Segreteria, Avvocatura, ecc.).

Contro la Sentenza di assoluzione viene presentato ricorso dalla Procura contabile, che viene respinto con riconoscimento al Dirigente delle spese legali per Euro 1.500 oltre accessori (a carico del Comune).

Sintesi della Sentenza:

La Procura contabile “reputava che la condotta omissiva della Dirigente, soggetto asseritamente tenuto a curare gli adempimenti strumentali all’erogazione del contributo, avesse generato un danno per il Comune, la cui consistenza, tenuto conto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 20/1994, dei vantaggi generati ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, era determinata in Euro 25.878,76, pari alla differenza tra la somma complessiva corrisposta alla Fondazione, a seguito dell’accordo transattivo stipulato tra le parti nel 2016 (Euro 272.878,76) e quanto il Comune avrebbe dovuto trasferire alla medesima Fondazione per l’annualità 2007 (Euro 247.000,00) se il Ministero non avesse proceduto alla revoca della relativa quota di finanziamento”.

I Giudici di appello ritengono che “è infondato e, come tale, deve essere rigettato. A tale conclusione induce la considerazione della peculiare conformazione che la Procura regionale ha ritenuto di dare alla prospettata responsabilità. Invero, in data 16/6/2005, la Fondazione, il Comune e l’Università avevano sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a definire i reciproci impegni per la realizzazione dell’Osservatorio ‘Euromediterraneo/Mar Nero’. Il finanziamento delle attività di tale Osservatorio era previsto che fosse assicurato da un cospicuo contributo statale (poi rimodulato, nella consistenza, con Decreto 7 marzo 2006), da erogarsi in 4 quote annuali per il tramite del Comune, individuato quale responsabile della gestione finanziaria dell’iniziativa. Fra le condizionalità di detto finanziamento vi era l’onere, per il Comune, di trasmettere al Mef, entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascuno dei 4 anni in cui si articolava l’erogazione, l’attestato di assunzione del pertinente impegno contabile intervenuta entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Per tre delle quattro quote (la prima, la seconda e la quarta) l’erogazione seguiva il suo fisiologico corso. Per la terza, invece, relativa all’annualità 2007, benché la Giunta municipale avesse autorizzato il trasferimento alla Fondazione della somma di Euro 247.000,00, non veniva adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’attestato di assunzione dell’impegno contabile al Mef. Tale omissione comportava, in base al disposto dell’art. 1, comma 29, della Legge n. 331/2004, la revoca della porzione di finanziamento e la conseguente riassegnazione del corrispondente importo ad altri scopi. In assenza della provvista statale, il Comune non procedeva alla erogazione della quota di finanziamento. Ciò induceva la Fondazione creditrice ad intraprendere un procedimento per ingiunzione nei confronti dell’Ente Locale. L’avvocatura di detto ente, cui il competente Servizio ‘Gemellaggi e Cooperazione decentrata’ (diretto da un Dirigente diverso dall’attuale accusata) aveva rimesso ogni valutazione circa l’eventuale proposizione di iniziative per resistere all’ingiunzione, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo. Il giudizio si concludeva con la condanna del Comune al pagamento in favore della Fondazione della somma di Euro 247.000,00 nonché al pagamento alla stessa delle spese processuali liquidate. Tali statuizioni erano adempiute, a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio (Deliberazione del Consiglio n. 43 del 6 agosto 2015) e di connesso accordo transattivo, attraverso due pagamenti”.

La Procura regionale, reputando che la scarsa solerzia con cui la Dirigente del Servizio aveva trasmesso al Mef l’attestato di assunzione dell’impegno contabile per l’attribuzione della quota di finanziamento per l’anno 2007, integrasse una condotta gravemente colposa che aveva innescato una sequenza causale all’esito della quale il Comune aveva subìto un danno, avviava nei confronti della stessa l’azione di responsabilità. L’importo azionato però non corrispondeva all’intero esborso sostenuto per adempiere le statuizioni di condanna: ritenendo che l’importo del contributo riassegnato avesse comportato un vantaggio per un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza della presenta responsabile, valorizzabile ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 20/1994, l’addebito veniva circoscritto alla parte eccedente l’importo di Euro 247.000,00 e segnatamente era determinato nella misura in Euro 25.878,76 (pari alla somma degli interessi legali per il tardivo pagamento e degli oneri spettanti alla difesa della Fondazione).

In definitiva, dalla documentazione di causa, per un verso, non emergono apporti decisionali, riconducibili alla accusata, in qualche misura agevolativi della iniziativa contenziosa della Fondazione Idis (la scelta di quest’ultima di attivare il procedimento monitorio, cioè, non risulta conseguenza di azioni della dirigente con intento ostacolante la pretesa creditoria); per altro verso, l’opposizione, nell’an e nel quomodo, è il frutto di una solitaria decisione dell’Avvocatura comunale (a cui la Dirigente dell’epoca del competente Settore aveva rimesso ogni decisione); per altro verso ancora, il tempo impiegato per la definizione della controversia (che si è protratta dal gennaio 2011 al gennaio 2015) sfugge ad ogni possibilità di significativo condizionamento da parte della medesima. E’ pur vero sostengono i Giudici “che in una prospettiva governata dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, l’originaria omissione nella trasmissione dell’attestazione dell’impegno di spesa ha rappresentato l’innesco della sequenza causale esitata con un pagamento più elevato di quello che avrebbe dovuto essere ove quell’adempimento partecipativo fosse stato correttamente eseguito. Tuttavia, le condizioni che hanno determinato la maggiore consistenza dell’onere a carico dell’ente locale rispondono a logiche non riconducibili all’autrice dell’omissione, che fanno degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. l’appello principale è infondato e, come tale, deve essere rigettato”.

La Procura regionale reputando che la scarsa solerzia con cui la Dirigente del Servizio aveva trasmesso al Mef l’attestato di assunzione dell’impegno contabile per l’attribuzione della quota di finanziamento per l’anno 2007 integrasse una condotta gravemente colposa che aveva innescato una sequenza causale all’esito della quale il Comune aveva subito un danno, avviava, nei confronti della stessa, l’azione di responsabilità. I Giudici d’appello ritengono che “tanto la componente degli interessi moratori che la componente degli oneri di difesa derivano dall’esito di un contenzioso, sul cui avvio, sull’architettura al medesimo impressa e sulla cui durata l’accusata non ha in alcun modo influito. In particolare, all’epoca in cui si imponeva la decisione circa l’eventuale proposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, cioè prima dello scadere del termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, effettuata il 30 novembre 2010), l’accusata non operava più presso l’unità organizzativa coinvolta, svolgendo funzioni apicali in altra struttura comunale, né risulta essere stata altrimenti consultata in ragione delle pregresse funzioni. Inoltre, l’allora responsabile del ‘Servizio’, come risulta dalla citata nota del Servizio ispettivo del Comune, compulsato dall’Avvocatura comunale per avere indicazioni operative, aveva rimesso a quest’ultima ogni valutazione sia sul se intraprendere il giudizio sia in ordine alle argomentazioni da prospettare a fondamento della eventuale reazione all’ingiunzione. In ogni caso, la durata del giudizio, condizionante la consistenza del danno da ritardo nell’erogazione della quota di finanziamento (interessi moratori), costituisce una variabile normalmente non influenzabile dalle parti e certamente non dominabile da soggetto estraneo al giudizio. In definitiva, dalla documentazione di causa, per un verso, non emergono apporti decisionali, riconducibili alla D., in qualche misura agevolativi della iniziativa contenziosa della Fondazione (la scelta di quest’ultima di attivare il procedimento monitorio, cioè, non risulta conseguenza di azioni della Dirigente con intento ostacolante la pretesa creditoria); per altro verso, l’opposizione, nell’an e nel quomodo, è il frutto di una solitaria decisione dell’Avvocatura comunale (a cui la dirigente dell’epoca del competente settore aveva rimesso ogni decisione); per altro verso ancora, il tempo impiegato per la definizione della controversia (che si è protratta dal gennaio 2011 al gennaio 2015) sfugge ad ogni possibilità di significativo condizionamento da parte della medesima. E’ pur vero che in una prospettiva governata dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, l’originaria omissione nella trasmissione dell’attestazione dell’impegno di spesa ha rappresentato l’innesco della sequenza causale esitata con un pagamento più elevato di quello che avrebbe dovuto essere ove quell’adempimento partecipativo fosse stato correttamente eseguito. Tuttavia, le condizioni che hanno determinato la maggiore consistenza dell’onere a carico dell’Ente Locale rispondono a logiche non riconducibili all’autrice dell’omissione, che fanno degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

Commento:

Il danno da risarcire al Comune (Euro 278.000) non può essere posto a carico del Dirigente perché, per la quota capitale (Euro 247.000), il beneficiario è stato il Mef (quindi lo Stato), mentre per la quota di spese ed interessi (Euro 26.000 circa) il Dirigente svolgeva altro incarico e la “pratica” era stata gestita dall’Avvocatura interna del Comune (non convenuta).

Quindi, il danno non è risarcibile da nessuno.

Sono sicuramente mancati tutti i controlli (anche un semplice scadenzario degli adempimenti).