La Suprema Corte, con la Sentenza n. 25524 del 2 dicembre 2014, afferma che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela si può proporre impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Nel caso in esame, una Spa ricorre per Cassazione perché si è vista negare, prima dall’Ufficio e poi dai Giudici tributari, lo sgravio in autotutela delle somme portate da una cartella di pagamento preceduta da avvisi bonari d’irregolarità. I Giudici di legittimità statuiscono che il rifiuto di annullare in autotutela l’accertamento divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione è legittimo anche quando l’Ufficio ha commesso un errore.




