Nella Sentenza n. 423 del 27 giugno 2020 del Tar Piemonte, i Giudici affermano che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, nei raggruppamenti d’Imprese di tipo orizzontale vanno indicate (in termini descrittivi o percentuali) le parti del servizio svolte da ciascun componente, risultando peraltro tale onere teso “ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”.






