“Per i debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto non assume carattere indefettibile la previa adozione della Deliberazione consiliare di riconoscimento, dal momento che spetta all’Organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”.
A stabilirlo è la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 12/SezAut/2020/Qmig, diffusa il 21 luglio 2020 con lo scopo di guidare le Sezioni regionali di controllo nell’interpretazione del Tuel in tema di “Dissesto” e corretta perimetrazione delle competenze intestate all’Organo straordinario di liquidazione ai fini della formazione della massa passiva.
Oggetto della Pronuncia della Magistratura contabile è, in particolare, la possibilità per l’Osl di ammettervi anche i debiti fuori bilancio per i quali l’Amministrazione non abbia provveduto all’adozione di formale Deliberazione consiliare di riconoscimento.
Come si legge nel Comunicato-stampa n. 40 del 21 luglio 2020, diramato dalla Corte, “a superamento dell’univoco orientamento restrittivo maturato sul punto in sede territoriale, la Sezione, valorizzando la specificità delle disposizioni regolatrici della materia – riconducibili ad un microsistema extra ordinem – ha riconosciuto la competenza dell’Osl rispetto ai debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 194 del Tuel”.




