È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, la Legge 26 luglio 2023, n. 95, di conversione del Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante “Misure urgenti per gli Enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e per il Settore energetico”.
Tra le principali modifiche introdotte in sede di conversione, l’abrogazione dell’art. 1 del Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante “Disposizioni urgenti a sostegno delle Famiglie e delle Imprese per l’acquisto di Energia elettrica e Gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”, il cui contenuto è confluito nel Provvedimento in esame, nello specifico nell’art. 3-bis.
Il Decreto, convertito in Legge, dispone:
a. l’autorizzazione agli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;
b. per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, per l’anno 2021, non si sono avvalse della facoltà di destinare alle strutture private accreditate fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell’ambito degli Accordi e dei Contratti, la possibilità, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate;
c. per le Regioni a Statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a Euro 1.500, la possibilità di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023.
Relativamente al “Pnrr”, è mantenuta la previsione, per le Stazioni appaltanti, di includere nei Bandi di gara, negli Avvisi e negli Inviti, il maggior punteggio da attribuire alle Imprese per l’adozione di Politiche tese al raggiungimento della “parità di genere” comprovata dal possesso della Certificazione della “parità di genere”.
Per quanto riguarda il Settore energetico, sono introdotte integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione:
a. è modificato il “Testo unico ambientale”, con l’integrazione dell’Allegato “1-bis” (“Opere, Impianti e Infrastrutture necessarie al raggiungimento degli Obiettivi fissati dal ‘Piano nazionale integrato Energia e Clima – Pniec’”), e del punto “3.2.1-bis. Opere e Infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione”;
b. dal 30 maggio 2023 è autorizzata, dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un Procedimento unico, la costruzione o l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle Opere e delle Infrastrutture di cui all’art. 5, comma 1, del Dl. n. 50/2022;
c. il Dl. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di Energia ed autorizzazioni Impianti”, è modificato con la previsione della nomina di uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle Opere e delle Infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla Rete di trasporto esistente.
Un’importante modifica, introdotta nel corso dell’esame alle Camere, è la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle Infrastrutture strategiche in ambito energetico (art. 3-sexies).




