Riscossione: requisiti della notifica della cartella di pagamento

Nell’Ordinanza n. 13551 del 2 luglio 2020 della Corte di Cassazione,i Giudici di legittimità statuiscono che nel Processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’Ufficiale giudiziario ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, consentita dall’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, la disciplina applicabile è quella concernente il “servizio postale ordinario” dettata dal Dpr. n. 655/1982, con la conseguenza che non vi è bisogno di alcuna relata e che, ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell’Ufficiale postale.