L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 240 del 3 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva di esenzione ex art. 10, n. 21), Dpr. n. 633/1972, applicabile alla gestione delle Case di riposo.
Tale norma stabilisce che “sono esenti dall’Imposta:… 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,…..comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”. Nella Risoluzione n. 39/E del 2004, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che l’esenzione in commento:
– “ha valenza oggettiva,
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