Iva: obbligo di emissione di FatturaPA anche nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia da parte dei Ctu

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 12 agosto 2020, ha ricordato le modalità di fatturazione dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento ai compensi dovuti ai Consulenti tecnici d’ufficio.

L’art. 1, commi 209 e seguenti, della Legge n. 244/2007, ha disposto “… l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, nonché con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…”, ed il conseguente Principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall’art. 25, comma 1, del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014) le Amministrazioni pubbliche “non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del ‘Sistema di interscambio’” (istituito con il Dm. n. 55/2013) e, trascorsi 3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (art. 6, comma 6 del citato Decreto).

Quanto sopra si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia dai Consulenti tecnici di ufficio (Ctu) per certificare i compensi determinati con i Decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante che con la Circolare n. 9/E del 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, conseguentemente, l’applicazione della “scissione dei pagamenti” “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del Ctu – es. un Ente Locale – di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del Ctu dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della ‘scissione dei pagamenti’”.

L’Agenzia ha ricordato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge n. 2015/2017 (“Legge di bilancio 2018”), e fatte salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo comma, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite “Sdi” è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la Pubblica Amministrazione.