L’esclusione dei richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce con il limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell’Autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri.
È quanto si legge nella motivazione, articolata e dettagliata, della Sentenza n. 186 del 9 luglio 2020, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 del primo “Decreto Sicurezza”, il Dl. n. 113/2018.
L’art. 13 (“Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”) del Dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché’ misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”), infatti, ha introdotto integrazioni e modifiche al Dlgs. n. 142/2015 (“Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”).
In particolare, l’art. 1 aggiungeva al comma 1 dell’art. 4 del Decreto citato un periodo che attribuiva al “permesso di soggiorno” la validità di documento di riconoscimento secondo quanto dispone l’art. 1, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 445/2000, ma il successivo art. 1-bis – norma oggetto della Sentenza – stabiliva che il “permesso di soggiorno” per richiedenti asilo non costituiva titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del Dpr. n. 223/1989, e dell’art. 6, comma 7, del Dlgs. n. 286/1998.
Quesita disposizione, nella sua applicazione pratica, creava difficoltà agli Ufficiali d’anagrafe che si trovavano ad affrontare ricorrenti casi di contenzioso. La norma in questione però, come sopra ricordato, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2020 a seguito della decisione dei Tribunali di Milano, Ancona e Salerno di sollevare le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che precludevano l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Di conseguenza, (“in via consequenziale”) la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 87/1953 (“Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale”), l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’art. 13 del citato Decreto.
L’incostituzionalità della norma in commento è causata, secondo la Corte, dalla violazione dell’art. 3 della Costituzione; in quanto:
1) da un lato, la norma è da considerarsi irrazionale poiché, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione anagrafica, essa è incoerente con le finalità del Decreto, che mira, secondo le intenzioni del Legislatore, ad aumentare il livello di sicurezza;
2) dall’altro lato, la norma determina una irragionevole disparità di trattamento, perché negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri.
A giudizio della Corte, inoltre, la violazione del Principio di uguaglianza, enunciato all’art. 3 della Costituzione, assume anche la specifica valenza di lesione della “pari dignità sociale”.
In relazione alla Sentenza in commento, il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 10 del 14 agosto 2020, nella quale rappresenta la situazione giuridica venutasi a creare all’indomani della pubblicazione della Sentenza stessa. Infatti, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, quest’ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la quale non va ad incidere sui rapporti giuridici già definiti.
Quindi, poiché la Sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020, a decorrere dal 6 agosto 2020, ai fini dell’iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, devono essere applicate le disposizioni anteriori all’entrata in vigore dell’art. 13 del Dl. n. 113/18, consentendo quindi l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
La Corte ha invece escluso un’evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza e ha ritenuto che la disposizione si inserisse in modo omogeneo nel Capo contenente le norme in materia di protezione internazionale. Pertanto, ha ritenuto infondata la questione sollevata con riferimento all’art. 77, comma 2, della Costituzione.
di Stefano Paoli




