Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 19756 del 7 luglio 2023, ha ribadito che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi consiliari è demandata allo Statuto ed al Regolamento di ciascun Ente Locale, e che pertanto le problematiche connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative.
Un Sindaco ed il Segretario comunale avevano richiesto un parere in merito, poiché alle Elezioni dello scorso maggio una delle 3 Liste collegate al Candidato Sindaco, risultato non eletto, ha ottenuto 2 seggi. Successivamente uno dei 2 eletti ha comunicato al Segretario comunale di voler costituire, per il Gruppo di liste collegate alla sua candidatura, un Gruppo consiliare dichiarandosi Capogruppo.
Ciò posto, è stato chiesto se, alla luce delle norme regolamentari dell’Ente, sia possibile prevedere in questo caso 2 Capigruppo consiliari sebbene siano rappresentanti nel Consiglio comunale con riferimento ad un’unica Lista.
Il Ministero ha fatto presente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi consiliari è demandata allo Statuto ed al Regolamento di ciascun Ente Locale; pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative.
Dunque, in base alle disposizioni di cui all’art. 73, comma 11, del Tuel, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna Lista o Gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i Candidati a Sindaco non eletti collegati a ciascuna Lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento a più Liste, al medesimo Candidato a Sindaco non eletto spetta il seggio detratto dai seggi complessivamente attribuiti al Gruppo di liste collegate. Qualora un Consigliere eletto comunichi a mezzo nota la volontà di distaccarsi dalla Lista per costruire un nuovo Gruppo, deve rispettare nelle modalità e disposizioni emanate dal Regolamento del consiglio.
Inoltre, è precisato dal Ministero che soltanto il Consiglio comunale nella sua autonomia è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.




