Ruolo di Rup e di Membro della Commissione: non c’è automatica incompatibilità

Nella Sentenza n. 572 del 24 luglio 2020 del Tar Lombardia, i Giudici osservano che, a norma dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, “la nomina del Rup a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Dunque, in linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di Rup e quello di Membro della Commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il Rup ha svolto nella predisposizione degli atti di gara. Tuttavia, nel caso in cui il Rup abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara, ricorre la diversa ipotesi di incompatibilità prevista dalla prima parte dell’art. 77, comma 4 del Dlgs. n. 50/2016, secondo cui “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. In tal caso, conseguentemente, il Rup non può far parte della Commissione di gara.