Revisione classamento: attribuzione rendita catastale

Nell’Ordinanza n. 18652 dell’8 settembre 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura disciplinata dall’art. 1 del Dl. n. 16/1993, convertito con modificazioni in Legge n. 75/1993, e dal Dm. n. 701/1994 (cd. Procedura “Docfa”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei bei classati. In caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.