“5 per mille”: definiti nuovi termini e modalità per l’accesso al riparto

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, sono stati disciplinati modalità e termini per l’accesso al riparto del “5 per mille” dell’Imposta sul reddito da parte degli Enti destinatari e l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti. Il Decreto abroga e sostituisce il Dpcm. 23 aprile 2010.

I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del “5 per mille” della loro Irpef utilizzando la scheda annessa al Modello di “Certificazione unica”, il Modello “730-1”, ovvero la scheda annessa al Modello “Redditi persone fisiche”.

La quota del “5 per mille” dell’Irpef è destinata al sostegno degli “Enti del Terzo Settore”, al finanziamento degli Enti senza scopo di lucro, della Ricerca scientifica e dell’Università, della Ricerca sanitaria, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, delle attività delle Associazioni sportive dilettantistiche.

Per accreditarsi per l’accesso al riparto del contributo del “5 per mille”, gli Enti si devono rivolgere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al Comitato olimpico nazionale italiano, all’Agenzia delle Entrate, con i termini e le modalità elencate nel Decreto.

E’ fatta eccezione per i Comuni, il cui accesso al riparto del contributo non è invece subordinato ad alcuna preventiva domanda di accreditamento.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Mef-RgS, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti destinatari delle somme.

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari devono – pena la perdita del diritto a percepire il contributo – comunicare alle Amministrazioni erogatrici delle risorse in questione, i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, così da permetterne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

I beneficiari devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il Modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti.

A meno che non ci sia una esplicita richiesta dell’Amministrazione che ha erogato le somme, l’obbligo di trasmettere la rendicontazione e la relazione non sussiste nel caso in cui le somme percepite siano inferiori ad Euro 20.000. Questi dovranno però essere comunque redatti entro 365 giorni e conservati per i successivi 10 anni.

Per i destinatari del “5 per mille” corre inoltre l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 1 anno e 30 giorni dalla data di ricezione delle somme, gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l’Amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, decorsi i quali, in caso di mancato adempimento, si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.