Nella Sentenza n. 447 del 27 luglio 2020 della Ctp Foggia, la questione controversa in esame riguarda un pignoramento presso terzi eseguito dall’Ufficio e relativo ad alcuni crediti recati da 3 cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. In particolare, i Giudici si esprimono sulla notifica della cartella di pagamento e del conseguente atto di pignoramento nel caso in cui essa sia avvenuta da un indirizzo Pec non rientrante fra quelli inseriti nel Registro Ipa (“Indice delle Pubbliche Amministrazioni”). I Giudici chiariscono che al caso di specie è applicabile la normativa contenuta negli artt. 26 del Dpr. n. 602/1973 e 60 del Dpr. n. 600/1973.
Tale normativa prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di Posta elettronica certificata da inserire nell’Ini-Pec, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.
Quindi, secondo i Giudici è necessario che l’iscrizione nei Registri sia riferita all’indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l’Agenzia abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo Pec rispetto a quello iscritto nel Registro previsto dalla normativa (diverso sarebbe stato se fosse stato l’indirizzo Pec del destinatario a non essere iscritto nei Registri, posto che in tal caso vi sarebbe stata una ipotesi di nullità).
In conclusione, secondo i Giudici devono ritenersi valide le notifiche a mezzo Pec eseguite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la impugnazione delle cartelle va ritenuta tardiva, e come tale i crediti portati dalle stesse vanno ritenuti ormai definitivi, non essendo ammissibile porre in discussione le ragioni degli stessi.




