Riscossione: è valida la notifica a mezzo Pec avvenuta da un indirizzo non rientrante nel Registro Ipa

Nella Sentenza n. 447 del 27 luglio 2020 della Ctp Foggia, la questione controversa in esame riguarda un pignoramento presso terzi eseguito dall’Ufficio e relativo ad alcuni crediti recati da 3 cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. In particolare, i Giudici si esprimono sulla notifica della cartella di pagamento e del conseguente atto di pignoramento nel caso in cui essa sia avvenuta da un indirizzo Pec non rientrante fra quelli inseriti nel Registro Ipa (“Indice delle Pubbliche Amministrazioni”). I Giudici chiariscono che al caso di specie è applicabile la normativa contenuta negli artt. 26 del Dpr. n. 602/1973 e 60 del Dpr. n. 600/1973.

Tale normativa prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di Posta elettronica certificata da inserire nell’Ini-Pec, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.

Quindi, secondo i Giudici è necessario che l’iscrizione nei Registri sia riferita all’indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l’Agenzia abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo Pec rispetto a quello iscritto nel Registro previsto dalla normativa (diverso sarebbe stato se fosse stato l’indirizzo Pec del destinatario a non essere iscritto nei Registri, posto che in tal caso vi sarebbe stata una ipotesi di nullità).

In conclusione, secondo i Giudici devono ritenersi valide le notifiche a mezzo Pec eseguite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la impugnazione delle cartelle va ritenuta tardiva, e come tale i crediti portati dalle stesse vanno ritenuti ormai definitivi, non essendo ammissibile porre in discussione le ragioni degli stessi.