“Peo”/“Differenziali stipendiali”: i chiarimenti Aran

L’Aran, con gli Orientamenti applicativi Cfl_231 e Cfl_232, fornisce chiarimenti sulle condizioni per il riconoscimento del differenziale maggiorato per il personale riconducibile alla “Sezione degli iscritti ad ordini o albi professionali” e sull’attivazione di progressioni economiche in pendenza dell’entrata in vigore del nuovo Contratto

Ai fini del riconoscimento del differenziale maggiorato, per il personale riconducibile alla “Sezione degli iscritti ad ordini o albi professionali”, il presupposto legittimante è l’iscrizione o l’abilitazione (anche disgiunta) necessaria per l’esercizio delle rispettive mansioni.

L’attivazione di progressioni economiche secondo la vecchia disciplina è possibile solo ove la sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° aprile 2023).

Sono questi i chiarimenti forniti dall’Aran con gli Orientamenti applicativi Cfl_231 e Cfl_232 sulla corretta gestione dei 2 istituti.

Con il primo Orientamento, l’Agenzia precisa che per poter beneficiare del differenziale stipendiale di cui all’art. 102 del Ccnl. 16 novembre 2022 (“Sezione degli iscritti ad ordini o albi professionali”) è sufficiente che sia presente l’iscrizione o, in alternativa, l’abilitazione necessaria per l’esercizio delle rispettive mansioni.

Con il secondo, nel ricordare che solo un Contratto integrativo sottoscritto in via definitiva produce i suoi effetti tra le parti, l’Agenzia è dell’opinione che per poter applicare la disciplina del previgente Contratto nazionale in materia di progressioni economiche orizzontali (art. 16 del Contratto 21 maggio 2018) il Contratto integrativo doveva essere sottoscritto in via definita entro l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, ossia il 1° aprile 2023.