Corte di Cassazione, Sentenza n. 19645 del 21 settembre 2020
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte premette che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Tuttavia, in base alle premesse sopra esposte, i Giudici di legittimità chiariscono che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, del Cpc.. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell’art. 145 del Cpc., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 del Cpc., alla persona fisica che rappresenta l’Ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 del Cpc., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr. n. 600/1973, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune.




