Con la Risposta ad Interpello n. 446 del 9 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei nuovi Contratti di appalto registrati con procedure telematiche è dovuto “soltanto” il Bollo da versare una tantum al momento della stipula del Contratto, senza quindi integrazioni di versamento nella fase di registrazione.
L’oggetto dell’Interpello è rappresentato dall’art. 18, comma 10, del “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”, che ha apportato modifiche in relazione alla modalità di assolvimento del Bollo sui nuovi contratti di appalto, in particolare, a partire dal 1° luglio 2023, il valore dello stesso Bollo è versato una tantum dall’appaltatore al momento della stipula e in proporzione al valore massimo previsto dal contratto.
La successiva, ma non per importanza, Tabella, Allegato I.4, al “Codice”, prevede degli scaglioni crescenti di Imposta (in proporzione, appunto, al valore massimo del contratto), i quali sostituiscono le “classiche” modalità di calcolo e versamento del Bollo [ex art. 2, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972] in materia di Contratti o, più in genericamente, “scritture private”.
Ciò posto, il Soggetto istante chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei Contratti di appalto, debba essere applicata o meno l’Imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata Tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo “Codice”.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Soggetto istante, richiama in primis l’art. 1-bis, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972, il quale dispone un assolvimento fin dall’origine agli “atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione”.
Con riferimento all’Allegato I.4 di cui sopra, la Relazione illustrativa (al “Codice”) precisa che “le disposizioni (…) semplificano le modalità di calcolo dell’Imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal ‘Codice dei contratti pubblici’. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell’Imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, (…) tiene luogo dell’Imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (…)”.
Relativamente alle modalità di versamento, nella precedente Circolare di chiarimento n. 22/E del 28 luglio 2023, è inoltre precisato che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale e venga registrato con la procedura telematica [di cui all’art. 3bis del Dlgs. n. 463/1997], l’Imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura di registrazione (quindi unica eccezione al Modello “F24Elide”, ad oggi unica modalità di versamento prevista) [ma] con i nuovi valori di bollo stabiliti dal “Codice dei Contratti pubblici” (quindi prendendo i valori degli scaglioni crescenti di cui alla Tabella sopra).
Non è invece ammesso il versamento dell’Imposta di bollo con modalità virtuale ex artt. 15-15-bis del Dpr. n. 642/1972 (modalità di versamento che prevede la contestuale presentazione del Modello Dichiarazione “Imposta di bollo virtuale” entro il 31 gennaio dell’anno successivo).
L’Agenzia conclude ritenendo pertanto che, in relazione alla fase di registrazione, non sia dovuta ulteriore Imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4.




