Consiglio di Stato, Parere n. 1717 del 3 novembre 2020
Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno reso il parere sullo Schema di Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio destinato”, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. In particolare, i Giudici chiariscono che l’art. 27, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, autorizza la costituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un “patrimonio destinato” all’attuazione di “interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Diversamente dal modello civilistico, il “patrimonio destinato” non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti ma di beni specificamente conferiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, si tratta di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti, che non assume alcun rischio in ordine alla sua operatività. L’art. 27, del Dl. n. 34/2020, citato ha previsto che, in via preferenziale, il “patrimonio destinato” effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Peraltro, la disciplina di rango legislativo impone di tenere in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.




