Nella Delibera n. 146 del 26 ottobre 2020 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione chiarisce che l’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento della quota interessi relativa alle garanzie prestate dagli Enti territoriali è consentita, nel rispetto dell’art. 204 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), soltanto nelle ipotesi dell’accantonamento dell’intero importo del debito garantito a “Fondo rischi e passività potenziali”, vincolando così una pari quota dell’avanzo di amministrazione e predisponendo l’Ente a far fronte, in maniera tempestiva, in caso di riconoscimento (transattivo o giudiziale) dell’altrui pretesa.







