Associazioni di culto diverso da quello cattolico: requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica

Nella Sentenza n. 1875 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni di culto diverso da quello Cattolico, occorre:

  • lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’Associazione;
  • il consistente numero di fedeli;
  • la disponibilità dell’immobile in cui l’Associazione ha la sua sede;
  • l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante;
  • la consistenza del patrimonio mobiliare;
  • l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione;
  • un’attività di culto nell’ambito di una particolare Fede religiosa;
  • lo Statuto che preveda una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un Organismo;
  • la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell’erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell’Ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. 

Peraltro, i Giudici chiariscono che la base normativa di riferimento ai fini della risoluzione della questione in esame è costituita dall’art. 2 della Legge n. 1159/1929 e dagli artt. 10 e seguenti del Rd. n. 289/1930. Peraltro, la Costituzione repubblicana ha poi introdotto un insieme di garanzie significative a tutela della libertà di culto e delle formazioni nelle quali è professata la Fede religiosa. Nello specifico, con riguardo alle garanzie per le Confessioni religiose diverse dalla Cattolica, l’art. 8 della Costituzione ha sancito l’uguaglianza di tutte le Confessioni davanti alla legge e il diritto per le Confessioni diverse dalla Cattolica di organizzarsi secondo i propri Statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, oltre a stabilire che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese. Ulteriori garanzie sono poste dall’art. 19 della Costituzione, a presidio della libertà di culto, in qualsiasi forma, individuale o associata, con il solo limite del buon costume, e dall’art. 20 della Costituzione, in base a cui il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una Associazione o Istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.