Finanza locale: pubblicate Faq sul contributo in favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti per il personale “Pnrr” e per i Segretari comunali

Il Viminale ha pubblicato le Faq, elaborate d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica, su alcuni aspetti relativi al contributo a copertura degli oneri sostenuti, sia per l’assunzione del personale “Pnrr”, sia per i Segretari comunali

Con il Comunicato 27 novembre 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, informa che sono state pubblicate Faq, elaborate d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica, che forniscono chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’assegnazione del contributo a copertura degli oneri sostenuti, sia per l’assunzione del personale “Pnrr”, di cui all’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, sia per i Segretari comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della Legge n. 197/2022.

Si riporta di seguito il contenuto integrale delle Faq.

  1. “Nel caso in cui un Ente abbia presentato domanda per il contributo come sede di segreteria vacante non convenzionata e risulti nell’Elenco dei beneficiari, ai fini del mantenimento del contributo, è possibile entrare in una Convenzione di Segreteria già esistente costituita anche con Enti con più di 5.000 abitanti ?”.

No. L’art. 1, comma 828, della Legge n. 197/2022, prevede che il contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai Segretari comunali abbia come destinatari i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. In merito, l’art. 4, comma 1, del Dpcm. 1° maggio 2023, rubricato “Criteri di riparto per l’attribuzione delle risorse ai Segretari comunali”, e specificatamente la lett. d) della disposizione citata, attribuisce il contributo in esame, secondo l’ordine indicato dalla norma, ai Comuni aderenti ad una Convenzione di segreteria, “purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle Amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli Enti partecipanti alla Convenzione medesima ..”. Pertanto, ciascun Comune aderente alla Convenzione deve avere una popolazione fino a 5.000 abitanti. Infatti, la Segreteria convenzionata è considerata quale sede unica di titolarità del Segretario.

  • “Nel caso in cui un Ente abbia presentato domanda per il contributo come sede di Segreteria vacante non convenzionata e risulti nell’elenco dei beneficiari, ai fini del mantenimento del contributo, è possibile entrare in una Convenzione di Segreteria con Enti con meno di 5.000 abitanti ?”.

Sì. L’art. 4, comma 1, lett. d), del Dpcm. 1° maggio 2023, prevede che il contributo in esame, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla medesima disposizione, possa essere attribuito anche ai Comuni aderenti ad una convenzione di segreteria. In base al Principio sancito dall’art. 5, del richiamato Dpcm., nel caso in cui un Comune beneficiario che ha presentano domanda come sede di Segreteria non convenzionata costituisca o aderisca ad una Convenzione di segreteria, conserva singolarmente il diritto alla erogazione del contributo in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla Convenzione. 

  • “Nel caso in cui un Ente convenzionato, rientrante nell’elenco dei beneficiari, decida, successivamente all’erogazione del contributo, di sciogliersi o di aderire ad altra convenzione, continua a mantenere il beneficio attribuito ? In caso di risposta affermativa in che misura ?”.

Si. Al Comune convenzionato che decida di sciogliersi dalla Convenzione si applica la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, ultimo periodo, del Dpcm. 1° maggio 2023, secondo cui “i Comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla Convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”. Diversamente, nel caso in cui un Comune appartenente ad una Convenzione decida di aderire ad altra Convenzione, sarà tenuto a restituire l’eventuale eccedenza, qualora l’appartenenza alla nuova Convenzione importi un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito (si veda, in tal senso, la circolare Dait 084 del 3 luglio 2023, lett. b).

  • “Il Comune beneficiario del finanziamento in quale caso ha l’obbligo di restituire la quota di contributo ?”.

L’art. 5, comma 4, del Dpcm. 1° maggio 2023 prevede l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di Segreteria qualora, entro 120 giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il Comune non provveda alla nomina di un nuovo Segretario; dispone inoltre l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di Segreteria nonché di quella effettivamente non spesa. La norma stabilisce altresì che “i Comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla Convenzione di Segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”. Tale disposizione, volta a favorire il mantenimento del sostegno a fronte delle possibili vicende estintive ovvero modificative dell’istituto delle convenzioni di segreteria, risulta anch’essa soggetta al menzionato principio enunciato nell’art. 5. Per l’effetto, anche in tali casi si rinviene l’obbligo di restituzione della quota individuale del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa. 

  • “Si può beneficiare del contributo in esame anche nel caso di adesione ad una Convenzione di segreteria disciplinata dall’art. 12-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 4/2022, per cui i Segretari di fascia iniziale di accesso in carriera possono assumere, sussistendo determinati presupposti, la titolarità anche di Segreterie aventi fino a 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile fino a 24 mesi ?”.

Sì. Il contributo in esame è destinato ai Comuni fino a 5000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di Segreteria conferiti ai Segretari comunali (cfr. art. 4 Dpcm. 1° maggio 2023).

  • “È possibile utilizzare il contributo per gli oneri relativi ad un incarico di reggenza a scavalco del Segretario comunale ?”.

No. Il contributo è erogato esclusivamente per coprire gli oneri relativi agli incarichi di titolarità dei Segretari comunali. Come previsto dal comma 4 dell’art. 5 del Dpcm. 1° maggio 2023, “i Comuni beneficiari, per le finalità di cui al presente Decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalità digitali di cui al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il Segretario comunale titolare. L’interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria comporta l’obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il Comune non provveda alla nomina di un nuovo Segretario. La sede di Segreteria è vacante se il Sindaco non ha proceduto alla nomina del titolare ai sensi degli all’artt. 97 e 99 del Dlgs. N. 267/2000”.

  • Il Comune beneficiario del contributo di cui al Dpcm. 30 dicembre 2022, attuativo dell’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, può utilizzare tali risorse per finanziare gli incarichi conferiti ai Segretari comunali ?”.

No. Con il Dpcm. 30 dicembre 2022, le risorse del “Fondo” di cui all’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, sono state attribuite ai Comuni per la specifica finalità dell’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per l’attuazione dei Progetti del “Pnrr”. Inoltre, rispetto alle somme non utilizzate nell’anno 2022, il Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 ha stabilito, all’art. 3, comma 2, che “le risorse relative all’annualità 2022 del ‘Fondo’ di cui all’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal Dpcm. di cui al medesimo comma 5, pari a Euro 9.593.409, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023”.

  • “Il Comune beneficiario del contributo di cui al Dpcm. 30 dicembre 2022, attuativo dell’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, può utilizzare tali risorse per finanziare l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto diverso rispetto a quello autorizzato o per incrementare le ore del personale già in servizio presso l’Ente ?”.

No. Come previsto dalla Circolare Dait n. 84 del 3 luglio 2023, lett. a), si specifica che per i Comuni beneficiari del contributo ex art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, resta esclusa la possibilità di utilizzare tali risorse per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un Progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari e avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli Enti hanno dichiarato di essere Soggetti attuatori. Inoltre, non sarà possibile utilizzare le risorse del “Fondo” per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché procedere con nuove assunzioni, poiché la citata norma persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale da destinare all’attuazione dei progetti del “Pnrr”. 

  • “È possibile utilizzare il contributo assegnato a copertura degli oneri per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, non utilizzato in una determinata annualità, per incrementare la spesa nell’anno successivo ?” .

No. L’art. 1, comma 2, del Dpcm. 30 dicembre 2022, prevede espressamente l’obbligo per ciascun Ente di riversare su un apposito capitolo di entrata l’importo del contributo riferito all’annualità precedente che non è stato utilizzato per tali finalità. Resta fermo, con riferimento all’annualità del 2022, quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del Decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, secondo cui “le risorse relative all’annualità 2022 del ‘Fondo’ di cui all’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal Dpcm. di cui al medesimo comma 5, pari a Euro 9.593.409, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023”.