Imu: ufficiale la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l’elaborazione del Prospetto

Il Mef ha ufficializzato il rinvio dell’obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel “Portale del Federalismo fiscale”, a decorrere dall’anno di imposta 2025

Con il Comunicato 30 novembre 2023, il Mef-Dipartimento Finanze ha ufficializzato il rinvio dell’obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all’Applicazione informatica disponibile nel “Portale del Federalismo fiscale”, a decorrere dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del Dl. n. 132/2023.

L’Applicazione informatica denominata “Gestione Imu” con cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’Imu nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto resterà a disposizione dei Comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale. I Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Per l’anno di imposta 2024, i Comuni devono continuare a trasmettere la Delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l’inserimento del testo della Delibera stessa nell’apposita Sezione del “Portale del Federalismo fiscale”.

Allegate al Comunicato sono state ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’Imu”, aggiornate rispetto a quelle allegate al Comunicato 21 settembre 2023.

Infine, il Mef precisa che nei confronti dei Comuni appartenenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non trovano applicazione le disposizioni in materia di Imu e, quindi, non sussiste l’obbligo di redigere la Delibera tramite l’elaborazione del Prospetto.