Iva: a seguito di esercizio di rivalsa rimasto infruttuoso, conseguente ad un Pvc, non è possibile emettere nota di credito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha fornito indicazioni in merito all’impossibilità di emettere una nota di credito nei confronti del committente/cessionario, per recuperare l’Iva a seguito dell’applicazione della rivalsa ex art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, conseguente alla consegna al contribuente interessato di un processo verbale di contestazione. Tale norma prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi Circolare Entrate n. 35/E del 2013 e Risposte n. 84 del 2018, n. 176 del 2019, n. 531 del 2019 e n. 219 del 2020), la sopra citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione (esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Imposta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiarito tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del cedente/prestatore. Ne deriva che “anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente […] la rivalsa operata ai sensi dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti” (Risposta n. 84 del 2018) e, quindi, “[…] in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del Decreto in materia Iva)” (Risposta n. 531 del 2019).

Pertanto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 531 del 2019, non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione dell’Iva quando, successivamente all’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, il credito Iva non sia stato soddisfatto all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.