“Decreto Anticipi”: convertite in Legge n. 191/2023 le misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli Enti territoriali e a tutela del Lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2023 la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli Enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2023, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli Enti territoriali, a tutela del Lavoro e per esigenze indifferibili”. 

Tra le Misure confermate nel Decreto: 

  • anticipo del rinnovo dei Contratti pubblici;
  •  risorse destinate al “Trasporto pubblico locale”;
  • interventi in materia di Edilizia universitaria;
  • l’incremento del “Fondo nazionale delle Politiche sociali”;
  • misure in materia di Immigrazione, Sicurezza, e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina.

Tra le novità introdotte in sede di conversione:

  • modifiche alla disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati dagli Enti Locali con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo “Codice dei Contratti pubblici”;
  • disposizioni in materia di Interventi per le attività degli Enti Locali in crisi finanziaria;
  • Misure per favorire l’accesso al “Trasporto pubblico” da parte delle persone a mobilità ridotta.

Si riporta di seguito il commento delle norme più rilevanti per gli Enti Locali e le loro Società ed Aziende pubbliche.

Art. 3 – Anticipo rinnovo Contratti pubblici 

È disposto, per il mese di dicembre 2023, l’incremento a valere sull’anno 2024 dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con Contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Art. 9 – Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

È introdotta la possibilità per le Regioni che risultano in squilibrio economico di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario; viene chiarito il ruolo di “holding” svolto dalle Regioni rispetto agli Enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli Enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli Enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

L’autonomia imprenditoriale degli Enti del Servizio sanitario nazionale è esercitata nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei “livelli essenziali di assistenza” e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle Aziende e del bilancio sanitario consolidato della Regione.

Il comma 12-bis, introdotto in sede di conversione, modifica la disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati dagli Enti Locali con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo “Codice dei Contratti pubblici”.

Art. 9-bis – Disposizioni in materia di Interventi per le attività degli Enti Locali in crisi finanziaria

L’art. 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente al Senato, è volto ad ampliare la platea degli Enti Locali in stato di “Dissesto finanziario” che possono beneficiare dell’attribuzione di un’anticipazione di liquidità da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal Dl. n. 104/2023, ricomprendendovi anche gli Enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. La modifica precisa che l’anticipazione agli Enti viene attribuita fino a concorrenza dell’ammontare della massa passiva censita con il “Dissesto” e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.

Art. 10 – “Trasporto pubblico locale” 

È incrementata di Euro 500 milioni, per l’anno 2023, la dotazione del “Fondo” destinato all’erogazione del contributo straordinario riconosciuto agli Enti Locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati; si incrementa di Euro 35 milioni, per l’anno 2023, il “Fondo” finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i Servizi di “Trasporto pubblico locale, regionale e interregionale” ovvero per i Servizi di “Trasporto ferroviario nazionale”.

Art. 10-bis – Misure per favorire l’accesso al “Trasporto pubblico” da parte delle persone a mobilità ridotta

L’art. 10-bis, introdotto in sede di conversione, prevede un incremento, pari ad Euro 1,2 milioni, a decorrere dall’anno 2024, del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale”. Tale incremento è volto a predisporre degli Interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all’accesso al “Trasporto pubblico locale”.

Art. 11 – Edilizia universitaria 

È istituito un “Fondo”, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e ad incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del Target M4C1-28 – Riforma 1.7 del “Pnrr”.

Nel corso dell’esame in Senato, è stato introdotto il comma 3-bis che consente il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento (con le procedure di cui al citato art. 1-bis, della Legge n. 338del 2000) ai “Fondi di investimento alternativo” italiani immobiliari.

Art. 17 – Incremento del “Fondo nazionale delle Politiche sociali 

È incrementata di Euro 10 milioni per l’anno 2023 la dotazione del “Fondo nazionale per le Politiche sociali”.

Art. 21 – Misure in materia di Immigrazione, Sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un “Fondo” destinato al finanziamento delle Misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati e in favore dei minori non accompagnati. 

In sede di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis che destina, a valere su tale “Fondo”, un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti a fronte della spesa sostenuta per l’affidamento dei minori in Comunità di tipo familiare o in Istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad un milione per il 2023.

Si ridetermina per il 2023 e si rifinanzia per il 2024 l’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’Interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli “Sportelli unici immigrazione”. Si prevede in favore dei Comuni confinanti con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dai flussi migratori un contributo straordinario per l’anno 2023. Si incrementano le risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Si dispone un’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Si proroga l’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli Uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Art. 21–bis – Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

L’art. 21-bis, introdotto in di conversione, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei Comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023,

Art. 22 – Modifiche alle modalità di acquisizione di informazioni relative a nascite e decessi

È disposto che il Sistema “Tessera sanitaria” renda immediatamente disponibili documenti quali l’Avviso di decesso, il Certificato necroscopico, la Denuncia della causa di morte, l’Attestazione di nascita e la Dichiarazione di nascita:

  1. alla “Anagrafe nazionale della popolazione residente”;

b) ai Comuni, per il tramite della Posta elettronica certificata;

c) alla “Anagrafe nazionale degli assistiti” per tutti i soggetti non registrati in “Anpr” che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

d) all’Istat.