La disciplina dell’istituto delle “ferie e permessi solidali” è stata
inserita in maniera uniforme all’interno della contrattazione collettiva relativa
al triennio 2016-2018 di tutti i comparti. Tale istituto è stato previsto in
attuazione dell’art. 24 del Dlgs. n. 151/2015 (cd. “Jobs act”), con il
quale sono ceduti a titolo gratuito riposi e ferie maturati in favore dei
lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro. L’Aran ha recentemente
fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto con due
orientamenti relativi al comparto Funzioni centrali ma, considerata la
formulazione contrattuale pressoché identica, è possibile ritenere tali indicazioni,
in materia di termine massimo di assenza e di maturazione delle ferie, di
interesse anche per gli Enti Locali.
L’Agenzia, con l’Orientamento applicativo CFC43b, ha avuto modo di precisare che la disposizione contrattuale, in armonia con l’art. 24 del “Job act”, non indica alcun termine massimo di assenza del dipendente che usufruisce di riposi e ferie solidali. L’art. 30, comma 2, del Contratto delle Funzioni centrali (di identico contenuto e numerazione anche per il Comparto “Funzioni locali”) si limita a prevedere che il dipendente può “presentare specifica istanza all’Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda…”.
Gli unici obblighi previsti dalla Contrattazione nazionale, invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e riposi del dipendente (comma 7) e il ritorno in disponibilità di quelle solidali quando cessino, prima della loro fruizione totale o parziale, le necessarie condizioni legittimanti delle stesse (comma 9). Con il successivo Orientamento CFC44b, l’Agenzia ha inoltre chiarito che durante la fruizione delle ferie e riposi solidali il dipendente continua a maturare le ordinarie ferie ad esso spettanti.




