L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 481 del 22 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’esercizio del diritto di rivalsa del cedente della maggior Iva accertata, ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma sancisce che “[i]l contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Secondo quanto più volte chiarito dalla prassi amministrativa (vedasi la Circolare n. 35/E del 2013, le Risposte n. 84/2018, n. 176/2019, n. 510/2021), tale norma ha la funzione di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dell’acquirente soggetto passivo), consentendo il normale funzionamento dell’Imposta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
Si tratta di un istituto avente carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti.
L’operatività della rivalsa è subordinata tuttavia alla presenza di determinati presupposti, tra i quali la riferibilità dell’Imposta accertata a specifiche operazioni, la conoscibilità del cessionario/committente, la definizione dell’accertamento, e l’avvenuto versamento dell’Imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi.
In merito alla definitività dell’accertamento, con la Circolare 35/E del 2013 è stato chiarito che l’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, si applica anche nei casi in cui, in relazione ad un accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente provveda a definirlo utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario previsti dall’ordinamento, tra i quali l’istituto dell’accertamento con adesione/adesione all’invito al contraddittorio, di cui agli artt. 6 e seguenti del Dlgs. n. 218/1997.
La Circolare, proseguendo (cfr. punto 2.3), precisa inoltre che, “[n]el caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate. La procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata che rende definitivo l’accertamento. L’applicabilità della previsione di cui all’art. 60, comma 7, è subordinata pertanto alla condizione che l’accertamento sia divenuto definitivo a partire dal 24 gennaio 2012”.
In ragione di ciò, il soggetto interessato, per esercitare progressivamente il diritto alla rivalsa dell’Iva, dovrà emettere, a seguito del pagamento delle singole rate, una fattura (o una nota di variazione in aumento di cui all’art. 26, comma 1 del Dpr. n. 633/1972), con le indicazioni previste dall’art. 21 ovvero con i dati semplificati di cui all’art. 21bis (richiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e), e con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa.
A tal riguardo, la fattura/nota di variazione emessa dovrà esporre l’imponibile e l’imposta. L’emissione di una nota di variazione di sola Iva è infatti consentita solo in presenza di una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa.
I documenti andranno annotati nel Registro di cui all’art. 23 del Dpr. n. 633/1972 solo per memoria, perché l’imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella Dichiarazione annuale (Circolare n. 35/E del 2013, punto 4.1).




