Iva: la gestione del “Servizio idrico integrato” costituisce prestazione di servizio, soggetta in Italia se lo status giuridico del committente non residente è incerto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 9 del 16 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva dell’erogazione dell’acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 9 del 16 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva dell’erogazione dell’acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue.

Nel caso specifico, la Società istante ha comunicato:

  • di essere interamente partecipata da enti pubblici;
  • di operare in distinti settori di attività, offrendo molteplici servizi di natura idrica e ambientale, tra i quali figurano, in via principale, la gestione del “Servizio idrico integrato” (in breve anche ‘‘Sii’’), nonché il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue;
  • di essere Gestore unico del “Servizio idrico integrato”. Tale attività è svolta nei confronti dei Comuni italiani facenti parte dell’Ato (acronimo di ‘‘Ambito territoriale ottimale’’) della Provincia, tra i quali rientra anche un Comune qualificabile come territorio extra UE ai fini Iva, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.

Il primo quesito sollevato dalla Società è volto a conoscere se, ai fini Iva, la somministrazione di acqua sia da considerarsi una cessione di beni.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Società effettua a favore degli utenti una prestazione di servizi (rectius servizio pubblico) e pertanto:

  • il momento di effettuazione della stessa è individuato dall’art. 6, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui ‘‘Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo’’;
  • ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ad Iva;
  • la territorialità dell’operazione è individuata dall’art. 7­-ter del Dpr. n. 633/1972.

Il secondo quesito formulato attiene esclusivamente alle modalità con cui la Società può individuare lo status del suo committente (privato consumatore o soggetto passivo Iva) in relazione a tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla stessa e dunque non solo la somministrazione di acqua, oggetto del primo quesito, bensì anche il collettamento e depurazione delle acque reflue.

Per stabilire se il committente è un privato consumatore oppure un soggetto passivo Iva stabilito in uno Stato extra UE, il Gestore unico e la sua Stabile organizzazione possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare Ade n. 37/E del 2011, paragrafo 2.1.2, in merito alla metodologia probatoria, nonché a quanto chiarito nella Circolare Ade 30/E del 2023, paragrafo 3.7.1.1, in merito all’individuazione dello status della controparte.

In particolare, secondo tale ultima Circolare, ‘‘Resta inteso che il prestatore, nell’utilizzo dell’ordinaria diligenza cui è sempre tenuto deve applicare, ove possibile, le disposizioni di cui agli artt. da 10 a 13­bis nonché 17 e 18 del Regolamento esecuzione (UE) 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011’’.

Se, nonostante tutto ciò, ha precisato l’Agenzia, il prestatore italiano non riesce ad avere contezza in maniera incontrovertibile della soggettività passiva del committente extra UE, la prestazione di servizi si considera resa a un ‘‘privato’’ e quindi imponibile ad Iva in Italia ai sensi del citato art. 7­ter.