L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 20 del 26 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di recupero dell’Iva corrisposta a titolo di rivalsa ex art. 60, ultimo comma, Dpr. n. 633/1972, nel caso di errata applicazione del “reverse charge“ e presenza di pro-rata di indetraibilità.
Nel caso di specie, il soggetto istante ha affidato a terzi lavori di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuovi spazi all’interno dei propri edifici sui quali, a seguito di successive verifiche fiscali, è emersa l’errata applicazione del “reverse charge”, in luogo dell’applicazione dell’Iva secondo le regole ordinarie.
Trattandosi il committente di un soggetto le cui operazioni attive sono principalmente esenti Iva ex art. 10, del Dpr. n. 633/1972, le fatture d’acquisto in “reverse charge“ a suo tempo ricevute sono state soggette al pro-rata di indetraibilità e ciò ha determinato il versamento quasi totale dell’Iva su tali fatture.
Atteso quanto sopra, il soggetto istante ha chiesto come recuperare l’Iva che le sarà addebitata dal prestatore a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, visto che ha già versato la quasi totalità di tale Imposta all’Erario.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale ultima norma stabilisce che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore Imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Come chiarito con la Risoluzione n. 75/E del 2016, la citata disposizione consente al contribuente che ha subìto un accertamento ai fini Iva di riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata.
Già in precedenza, la Circolare n. 35/E del 2013 aveva precisato che il contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all’Erario l’Imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Essa prevede inoltre che l’esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario o committente sia subordinato, in deroga agli ordinari principi, all’avvenuto pagamento dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore. In tal modo, è scongiurato l’ingiusto arricchimento che il cessionario o committente conseguirebbe se detraesse l’imposta senza provvedere al suo effettivo pagamento.
Atteso quanto sopra, una volta effettuato il pagamento dell’Iva addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione l’istante potrà esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all’Iva addebitata in rivalsa il prorata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento e non anche la percentuale applicabile nel periodo d’imposta di corresponsione dell’Iva di rivalsa.
Non è altresì consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di Dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del meccanismo della cosiddetta “inversione contabile” poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un prorata di indetraibilità.
Al fine di garantire la neutralità dell’Iva – precisa l’Agenzia – detto importo potrà tuttavia essere chiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 30ter, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell’Iva non dovuto in capo all’istante.




