L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 24 del 29 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’esigibilità dell’Iva sulle bollette-fatture del “Servizio idrico integrato” emesse da una Società “in-house” della Regione, ai sensi dell’art. 2 del Dm. n. 370/2000.
L’Agenzia ha ricordato che con l’avvento della fatturazione elettronica, in ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 6-quater, del Dlgs. n. 127/2015, e dal relativo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018, l’obbligo di emissione del documento contabile tramite il “Sistema di interscambio” (cd ‘‘Sdi’’) ha riguardato anche i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal Dm. n. 370/2000, anche laddove emettano le ‘‘bollette-fatture’’.
Con la Risposta n. 476/2019 è stato chiarito come “l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del Decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica ‘non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore’’ (vedasi Risoluzioni n. 88/E del 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
Ne deriva che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’art. 2 del Dm. n. 370/2000, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette-fatture emesse in base all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 4 del Dm. n. 370/2000, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche che possono essere effettuate ‘‘entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi’’ deve tenersi conto di ‘‘tutte le operazioni per le quali l’Imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare’’, ancorché non riscossa.
Tali chiarimenti restano validi anche nell’ipotesi di bollette-fatture emesse tramite “Sdi” da Società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel Dm. n. 370/2000.
L’art. 2 del citato Decreto prevede infatti espressamente l’annotazione de “l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno”, o dei “totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture”, disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l’annotazione “non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione”.
Peraltro, come avemmo modo di precisare già in sede di commento alla citata Risposta n. 476/2019, a ns. parere una soluzione semplificativa che la Società istante potrebbe valutare (così come un Comune, nel caso di gestione diretta del “Servizio idrico integrato”) è quella di limitarsi all’emissione di “Avvisi di pagamento” o bollettini di pagamento cartacei, evitando dunque l’emissione di fatture o bollette-fatture elettroniche, in virtù del “combinato disposto” dell’art. 22, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, del Dm. n. 370/2000, e della Circolare Mef n. 18/1976, in base al quale i corrispettivi in esame potrebbero ritenersi esonerati da fatturazione – potendo pertanto i soggetti erogatori limitarsi alla registrazione dei corrispettivi del Servizio idrico integrato o al momento dell’emissione del ruolo (se più agevole, ma anticipando così Iva all’Erario), o al momento del pagamento – in virtù delle caratteristiche di “uniformità, frequenza, importo limitato” delle entrate di tale Servizio, “tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”.




