Immobile inagibile noto al Comune: escluso il pagamento in misura integrale dell’Ici

Nell’Ordinanza n. 1263 del 21 gennaio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte afferma che, in materia di Ici, e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’Imposta va ridotta al 50%, ai sensi del Dlgs. n. 504/1992, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’Ente Locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.

Quindi, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’Ici in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del Principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra Ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’Ente impositore.