L’art. 163 del Dlgs. n. 50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, che ove “[…] non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di
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