Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 337 del 13 novembre 2023
di Antonio Tirelli
Oggetto: Condanna del Responsabile “Servizio tecnico” di un Comune per irregolarità: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per la Liguria n. 62/22.
Fatto:
Nell’aprile 1991 il Comune (2.965 abitanti) “aveva stipulato una convenzione con la Società OMISSIS, per la gestione di una discarica pubblica di materiali inerti. La convenzione era stata aggiornata in data 11 marzo 2010, con l’accettazione tra le parti di un ‘Disciplinare di Concessione per la riqualificazione ambientale’, il cui art. 11, rubricato ‘Penali a carico della Società –Cauzioni – Garanzie’, aveva previsto l’impegno per la concessionaria di ‘presentare regolare fideiussione a garanzia dei seguenti obblighi: pagamento canoni da versare al Comune, operazioni di ricomposizione ambientale, sistemazione finale a verde, canalizzazioni superficiali, esecuzione prescrizioni, opere ed adempimenti assunti con riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio ove l’opera insiste ex art. 37, co. 2 Legge regionale 4/1999, per un valore totale garantito pari ad Euro 500.000,00’. In data 3 marzo 2010 veniva, pertanto, stipulato dalla concessionaria il contratto di polizza fideiussoria assicurativa. La concessione faceva nel prosieguo registrare un’ulteriore novazione sul piano soggettivo, con il subentro alla OMISSIS del Consorzio OMISSIS, il quale, a seguito di fusione per incorporazione con altra società, acquisita la nuova denominazione in OMISSIS, proponeva una variante di progetto per poi, tuttavia, comunicare in data 3.12.2015 di essere stata posta in liquidazione e che gli impegni precedentemente assunti sarebbero stati oggetto di affitto di ramo di azienda a favore della OMISSIS, per la durata di quattro anni. Quest’ultima, con nota del 22.11.2016, si dichiarava disponibile al versamento in favore del Comune della somma di Euro 126.468,65, cui faceva seguito, in data 19.12.2016, il versamento dell’ulteriore importo di Euro 27.000,00. A quel punto, in data 4 maggio 2018, il Servizio tecnico comunale redigeva un riepilogo degli impegni rimasti da onorare, da cui emergeva il complessivo debito per la società concessionaria di Euro 470.968,65 e, segnatamente, Euro 99.468,65 per canoni; Euro 202.500,00 per operazioni di ricomposizione ambientale; Euro 80.000,00 per sistemazione finale a verde; Euro 40.000,00 per canalizzazioni superficiali; Euro 49.000,00 per esecuzione prescrizioni, opere e adempimenti inerenti alla salvaguardia idrogeologica. In considerazione di ciò, il Comune si attivava per l’escussione della garanzia fideiussoria in conformità di quanto previsto dall’art. 11 del citato Disciplinare, ma a causa del rifiuto opposto dalla società assicurativa di coprire tutte le suddette voci di costo in quanto la garanzia era stata prestata unicamente a copertura delle operazioni di ricomposizione ambientale, riusciva a riscuotere il solo importo di Euro 202.000,00”.
La Procura contabile calcolava che il Comune aveva “subito un minore introito di Euro 268.968,65 (Euro 99.468,65 a saldo dei canoni non versati, Euro 80.000,000 per sistemazione finale a verde, Euro 40.000,00 per canalizzazioni superficiali, Euro 49.000,00 a titolo di esecuzione prescrizioni, opere ed adempimenti inerenti alla salvaguardia idrogeologica). Di qui il danno erariale prospettato in citazione per un importo corrispondente alle cifre non riscosse, danno causato dalla condotta gravemente colposa di coloro che avevano svolto le funzioni di responsabile del servizio tecnico”.
Vengono quindi citati in giudizio due Dirigenti tecnici perché “avrebbe dovuto rilevare la non conformità della polizza prestata dalla società interessata all’indicato art. 11 del Disciplinare di concessione” per un danno complessivo di Euro 269.000.
La Sezione territoriale (Sentenza n. 62/2022) condanna i due tecnici per un importo (già rivalutato) di oltre Euro 180.000. Uno dei due tecnici del Comune (condannato per oltre Euro 125.000) presenta ricorso che viene respinto, pur con la riduzione del danno a Euro 88.000.
Sintesi della Sentenza:
Il ricorrente sostiene che il Giudice di I grado “non avrebbe considerato che il riferimento ai lavori di ‘ricomposizione’ riportato nel frontespizio della polizza, non poteva che sottendere la volontà delle parti di riferirsi alla ‘riqualificazione’ dell’area, ossia all’intervento oggetto di concessione per come riportato nel disciplinare allegato alla convenzione. La prova di ciò sarebbe stata costituita dal fatto che – pur con le inappropriatezze dei richiami tecnici operati nel modulo contrattuale, in cui si era fatto riferimento a un contratto di appalto mentre nel caso di specie la garanzia era stata prestata in relazione ad un rapporto di concessione – nel medesimo frontespizio era stato espressamente riportato che la compagnia assicuratrice avrebbe assunto la garanzia in ordine all’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione formante parte integrante della polizza. Sarebbe, pertanto evidente, secondo l’appellante, che la copertura assicurativa era riferita all’intervento oggetto della convenzione nel complesso considerato, ossia alla riqualificazione ambientale dell’area sita in località Colletto. D’altra parte, sarebbe d’uso comune riportare nelle polizze fideiussorie la sintetica descrizione dell’oggetto della garanzia; inoltre, in base all’art. 1362 c.c., sarebbe stata evidente l’intenzione della società concessionaria di far sì che fossero garantite tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto in atto con il Comune, ciò in base alla considerazione che, non essendo in corso un’altra fattispecie negoziale che prevedesse interventi di ricomposizione o di riqualificazione di siti comunali, il contratto in questione non avrebbe potuto che garantire l’opera in località Colletto nel complesso considerata”.
La Procura contabile sostiene che “per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del formulario qualora dovessero risultare tra loro incompatibili, soprattutto quando, come nel caso di specie, si utilizzasse un modulario predisposto per un contratto di appalto nonostante che oggetto della garanzia fossero obbligazioni derivanti da un rapporto di concessione, la Procura generale ha in ogni caso puntualizzato la differenza tra l’intervento di riqualificazione ambientale e quello relativo alla mera ricomposizione di un sito, pertanto non avrebbero potuto esservi dubbi sul fatto che la garanzia, appunto limitata alle sole opere di ricomposizione, non potesse estendersi a tutti gli interventi compresi nella riqualificazione dell’area ed esplicitati dall’art. 11 del Disciplinare più volte citato”.
I Giudici d’appello affermano che “alla luce dei profili di censura prospettati dall’appellante e di cui s’è dato conto in narrativa, il Collegio, nel rilevare che trattasi di tesi sostanzialmente già prospettate in primo grado e colà respinte, osserva come il punto nodale del giudizio verta sull’oggetto della fideiussione, più precisamente sulla descrizione che di detto oggetto viene riportata nell’appendice di polizza. Ciò perché, da un lato, è proprio a causa di tale descrizione che la Compagnia assicuratrice ha corrisposto solo in parte la cifra posta in garanzia, opponendo appunto il fatto che nell’oggetto non fossero comprese tutte le altre opere e i canoni che, invece, secondo il riepilogo dei costi redatto dall’Ufficio tecnico comunale, il concessionario avrebbe dovuto onorare e per la cui realizzazione e versamento (dei canoni) era stata stipulata apposita convenzione; dall’altro lato, detta descrizione è stata evidentemente ritenuta carente dal Procuratore regionale, dunque inidonea a garantire il Comune per tutto quanto dal concessionario era dovuto e come tale foriera di responsabilità in capo a colui che avrebbe dovuto rilevarne l’irregolarità. Conseguentemente, seppur non espressamente elencate tutte le prestazioni individuate dall’art. 11 del Disciplinare allegato sub G) alla convenzione sottoscritta in data11 marzo 2010, la polizza avrebbe dovuto essere giudicata del tutto idonea a svolgere la funzione di garanzia per l’intero intervento, e l’appellante, che peraltro era anche sindaco del Comune, accettando il documento a garanzia datato 3 marzo 2010 nella qualità di responsabile del servizio tecnico, non sarebbe incorso in alcuna negligenza a danno dell’ente d’appartenenza”.
Il Collegio conclude di ritenere che “la polizza contemplava la copertura anche per le prestazioni occorrenti a rendere la ‘struttura idonea a futuri usi’, segnatamente a ‘parco pubblico’, per cui, dovendosi ritenere che un parco pubblico in tanto lo si può considerare tale in quanto l’area su cui insiste sia stata previamente sistemata a verde, il Collegio considera che per questa parte dell’infruttuosa escussione della polizza assicurativa, l’elemento soggettivo della colpa grave debba considerarsi insussistente”.
Commento:
Sicuramente la polizza assicurativa non fu letta con attenzione dagli Amministratori e dai Tecnici del Comune.
Occorre però sottolineare come la Convenzione, stipulata nel 1991, ha subito diverse modifiche nel soggetto privato e solamente nel 2018 il Servizio tecnico ha redatto un “riepilogo degli impegni rimasti da onorare”.




