Finanza locale: il Viminale fornisce indicazioni sulla Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’Economia locale

Il Viminale ha comunicato che è accessibile la Certificazione telematica per l’importo complessivo delle agevolazioni per la promozione dell’Economia locale, mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 28 marzo 2024, con il quale comunica che è disponibile, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun Ente, la Certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni per la promozione dell’Economia locale, mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, concesse per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 30-ter del Dl. n. 34/2019.

Come precisato dal Comunicato, la Certificazione dovrà essere trasmessa dagli Enti interessati (i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati Istat al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2024.

La mancata trasmissione della Certificazione, prevista dall’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo Fondo per l’anno 2023.

Il Dait precisa che la Certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’Economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’art. 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai Comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Si richiama l’attenzione degli Enti in particolare sul comma 5 dell’art. 30-ter, il quale dispone che tali agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei Tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.