Iva: aliquota del 10% in caso di realizzazione ex novo di una “strada urbana di scorrimento di tipo D”, così come definita dal “Codice della Strada”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare alla realizzazione, nell’ambito di un Protocollo d’intesa tra una Provincia, un Comune ed una Società, di infrastrutture strategiche per la Mobilità e connessioni con le Reti extra­urbane

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 80 del 25 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare alla realizzazione, nell’ambito di un Protocollo d’intesa tra una Provincia, un Comune, ed una Società, di Infrastrutture strategiche per la Mobilità e connessioni con le Reti extra­urbane.

Nello specifico, il Protocollo prevede una serie di Interventi per il potenziamento infrastrutturale di una strada, con la realizzazione di un sottopasso e di 2 sovrappassi.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a quanto previsto dal n. 127­quinquies) della Tabella A, Parte .III, allegata al Dpr. n. 633/1972, si applica l’aliquota Iva del 10% alle Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971.

La Legge n. 847/1964, a cui fa espresso riferimento il citato n. 127­quinquies), come integrata dall’art. 44 della Legge n. 865/1971, individua ed elenca le varie Opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie. In base all’art. 4, comma 1, lett. a), della citata Legge n. 847/1964, rientrano tra le Opere di urbanizzazione primaria (alle quali si applica la aliquota Iva ridotta) le “strade residenziali”.

Il medesimo elenco di Opere di urbanizzazione è ora contenuto nel Dpr. n. 380/2001, recante il ‘‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia’’, il quale all’art. 16 [che disciplina il contributo per il rilascio del “permesso di costruire”, richiamando sul punto, tra le altre, la Legge n. 10/1977 (c.d. “Legge Bucalossi”), la Legge n. 457/1978, la Legge n. 847/1964 e la Legge n. 865/1971], che al comma 7 prevede che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti Interventi: Strade residenziali, Spazi di sosta o di Parcheggio, Fognature rete idrica, Rete di distribuzione dell’Energia elettrica e del Gas, Pubblica Illuminazione, spazi di verde attrezzato”.

Il successivo n. 127­septies) della Tabella A, Parte III, fissa inoltre l’aliquota Iva del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle Opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies”.

Come chiarito con la Risoluzione n. 139/1994, che cita la Circolare n. 1471981, per Opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare; pertanto, è Opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un Centro abitato, costruito o costruendo.

È stato inoltre precisato (vedasi Risoluzioni n. 332592/1981, n. 139/1994 e n. 202/E del 2008) che tra le strade realizzate in funzione di un Centro abitato non possono essere ricondotte, né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei Centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i Piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali.

Sul tema, va rammentata la Circolare n. 69/E del 1990, a commento del comma 11 dell’art. 3 del Dl. n. 90/1990, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata “relativa alle Opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano”.

Come chiarito nel citato Documento di prassi, con tale disposizione il Legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le Opere elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Pertanto, rientrano tra le Opere agevolabili le strade comunali che attraversano un Centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al Centro cittadino.

Infine, con la citata Risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di “costruzione” rientra la realizzazione ex novo di un’Opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’Opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata quindi, deve trattarsi di Opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un Centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano nel senso illustrato.

Il Dlgs. n. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) definisce:

­ all’art. 2, comma 2, le strade di ‘‘tipo D’’: ‘‘Strada urbana di scorrimento’’, che in base al successivo comma 3 si definisce “Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno 2 corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi”;

­ all’art. 3, comma 1, punto 51, la ‘‘Strada urbana’’: “Strada interna ad un centro abitato”.

Alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, la realizzazione ex novo di un Intervento edilizio su una ‘‘Strada urbana di scorrimento’’ di ‘‘tipo D’’, come definita dall’art. 2 del “Nuovo Codice della Strada”, rientra tra le ‘‘Opere di urbanizzazione primaria’’ che possono beneficiare dell’aliquota Iva del 10% prevista dal combinato disposto di cui ai nn. 127­quinquies) e 127­septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Nel caso in esame, il citato Protocollo d’intesa prevede la realizzazione di una Opera ex novo, e non un mero adeguamento di opere già esistenti.

Inoltre, l’Istante ha rappresentato che secondo la legenda del Puc la “via (…) viene individuata come ‘Strada comunale di tipo A’ e che la Sezione ‘Tipologica della via’ (…) conferma la presenza di 2 corsie per senso di marcia, separate da uno spartitraffico centrale, banchine pavimentate e la presenza di marciapiedi e piste ciclabili ai margini”.

A tal proposito, le norme di attuazione del Puc riconducono le strade comunali di ‘‘tipo A’’ tra le ‘‘Strade di scorrimento di tipo D’’ come definite dal richiamato art. 2, comma 2, del “Nuovo Codice della Strada”.

Rileva infine la circostanza che, come previsto nel Protocollo, l’Intervento si inserisce tra quelli strettamente interconnessi tra di loro e finalizzati alla riorganizzazione della viabilità della zona produttiva del Comune.

Sulla base di quanto rappresentato, posto che l’Intervento di cui trattasi:

  1. viene realizzato ex novo;
  2. è relativo ad una ‘‘Strada urbana di scorrimento’’ di ‘‘tipo D’’ ai sensi dell’art. 2 del “Nuovo Codice della Strada”,

L’Agenzia ha ritenuto che lo stesso possa rientrare tra le Opere di urbanizzazione primaria, come individuate da ultimo dall’art. 16, comma 7, del Dpr. n. 380/2001, la cui realizzazione può beneficiare dell’aliquota Iva del 10% in base al combinato disposto dei nn. 127­quinquies) e 127­septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.