Imposta di bollo: soggette le attestazioni di infortunio rilasciate ai Medici

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 329 dell’11 maggio 2021 ha fornito chiarimenti in merito all’Imposta di bollo applicata sulle attestazioni di infortunio rilasciate dall’Asl ai Medici che ne hanno fatto richiesta.

L’istante precisa che le attestazioni rilasciate sono necessarie allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata ad accertare il diritto del Medico interessato a percepire l’indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti a isolamento domiciliare per “Covid-19”, indennizzo riconosciuto dalla Compagnia assicurativa con cui il Medico ha stipulato volontariamente il contratto di assicurazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito alla fattispecie in esame, occorre far riferimento all’art. 4, Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72, che, nell’individuare gli atti, documenti e registri soggetti all’Imposta fin dall’origine, include altresì gli “atti e provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) e delle Unità sanitarie locali (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Per tale tipologia di atti è previsto l’assolvimento dell’Imposta pari a Euro 16 per ogni foglio.

L’art. 4 – conclude l’Agenzia – trova applicazione anche nell’ipotesi in esame in cui l’Asl istante rilascia al Medico l’attestazione ai fini dell’istruttoria.